LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025
Approvata il 28 dicembre 2024
Nella seduta di sabato 28 dicembre, il Senato ha approvato il disegno di Legge di bilancio per il 2025, con norme che entrano in vigore dal 1.01.2025, come il taglio del cuneo fiscale, l’Ires premiale, la proroga per i prossimi 3 anni della maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti.
La legge di Bilancio 2025 introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare; in particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico.
Nel dettaglio alcuni dei provvedimenti di natura tributaria per famiglie, imprese e professionisti.
Bonus edilizi
Dal 2025 alcune agevolazioni saranno azzerate: niente più sconti fiscali per le caldaie a condensazione a combustione fossile e per il rifacimento delle aree verdi. Inoltre vi è anche un limite alle detrazioni che scatterà per i contribuenti con redditi oltre i 75.000 euro e sarà modulata in base ai componenti del nucleo familiare che non si applicherà per le spese sostenute fino al 31.12.2024.
Le caldaie restano agevolabili se collocate all’interno di apparecchi ibridi, composti cioè da una pompa di calore e da una caldaia, controllate da una centralina unica. Questi prodotti rientrano nel nuovo ecobonus ridotto, che mette sullo stesso piano tutte le tipologie di lavoro: 50% per le abitazioni principali e 36% per le seconde case. Così molti prodotti, che nel 2024 godono ancora del 65%, dal prossimo anno scenderanno al 50% o al 36%. Succede per le pompe di calore e proprio per gli ibridi: un paradosso, visto che questi apparecchi dovrebbero essere particolarmente incentivati in base alla direttiva europea sull’efficientamento energetico.
I cappotti termici sono stati una delle tecnologie più usate con il superbonus, ora dovranno confrontarsi con la chiusura del maxi-sconto (che nel 2025 si limiterà alla chiusura dei cantieri già aperti al 15.10.2024) e, allo stesso tempo, con il taglio dell’ecobonus. Questo sconto fiscale, infatti, consentiva nel 2024 di ottenere fino al 75% di detrazione. Dal 2025 anno si scende al 50% o al 36%, a seconda che si intervenga su una prima o su una seconda casa.
Colpiti anche i lavori di messa in sicurezza antisismica: il sismabonus passerà dall’85% massimo al doppio sconto 50%-36% (sempre per prime e seconde case), riservato a tutti i lavori. Viene meno l’aspetto premiale legato a questi interventi di messa in sicurezza, che non avranno più un trattamento di favore, ma saranno identici agli altri.
Chi ristruttura una “prima casa”, facendo i lavori più frequenti in queste occasioni, come il rifacimento di un impianto elettrico o l’adeguamento dei bagni e degli impianti idraulici, potrà avere nel 2025 a disposizione gli stessi strumenti del 2024, senza variazioni particolari. Per i lavori condominiali la netta separazione degli sconti tra prime e seconde case renderà più difficile trovare un accordo in ambito condominiale, in caso di lavori di manutenzione. Chi ha un’abitazione principale, infatti, avrà le stesse agevolazioni del 2024 (50% nel limite di spesa di 96.000 euro), mentre chi ha una seconda casa, invece, scenderà al 36%.
Non avrà più agevolazioni, invece, chi interverrà sui giardini e sulla sistemazione a verde: il bonus del 36% non è stato rinnovato per il 2025.
Bonus mobili ed elettrodomestici
Occorre prestare molta attenzione alle differenze tra il bonus mobili ed elettrodomestici, prorogato anche per il 2025 anche se con un tetto di spesa ridotto a 5.000 euro e il bonus elettrodomestici.
Per il bonus mobili ci troviamo di fronte a una detrazione d’imposta del 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 5.000 euro, che può essere sfruttata in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo. Il presupposto imprescindibile è che la spesa per arredi ed elettrodomestici sia necessariamente collegata a lavori di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni) che danno diritto alla detrazione del 50%. Per la detrazione su arredi ed elettrodomestici non sarà fatta alcuna distinzione tra abitazione principale e seconde case: l’aliquota dello sconto fiscale rimarrà, infatti, in entrambi i casi, al 50%. Riconfermati i requisiti che devono avere i grandi elettrodomestici nuovi per essere agevolati: classe energetica non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Il bonus elettrodomestici (art. 1, cc. 107–110) punta a offrire un contributo economico per rottamare vecchi elettrodomestici da sostituire con l’acquisto di nuovi ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione Europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. In questo caso, quindi, lo standard richiesto è generalmente di livello più alto rispetto a quello della detrazione del 50%, anche perché la misura ha come obiettivi dichiarati quelli di «favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico» e «la riduzione dei consumi». Il contributo può essere concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un Isee inferiore a 25.000 euro annui. Il vincolo, però, è che il contributo sia utilizzabile per l’acquisto di un solo elettrodomestico. Per capire come funzioneranno le richieste servirà un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) che, entro i primi 60 giorni del 2025, dovrà stabilire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione. Le risorse disponibili sono contingentate: 50 milioni di euro è la dote su cui potrà disporre il contributo.
Ires premiale
Per il solo anno 2025 i soggetti Ires (società di capitali ed enti) che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati, potranno ottenere una riduzione dell’Ires dal 24% al 20% sull’intero reddito 2025 (modello Redditi SC 2026) se rispettano i seguenti cinque requisiti:
1) almeno l’80% dell’utile netto risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2024 deve essere accantonato in un’apposita riserva e non distribuito ai soci.
2) investimenti minimi del periodo 1.01.2025 – 31.10.2026 – beni con caratteristiche 4.0 e/o 5.0 di importo non inferiore al maggiore tra: (a) 30% della quota (80%) di utile 2024 accantonato a riserva come da condizione 1) e (b) 24% dell’utile netto del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2023. Importo minimo 20.000 euro.
3) numero Ula esercizio 2025: il numero di unità lavorative per anno non deve essere inferiore al numero medio del triennio 2022-2024.
4) Nuove assunzioni a tempo indeterminato esercizio 2025: devono essere effettuate nuove assunzioni che generino incremento occupazionale con i criteri di cui al D.Lgs. 216/2023 almeno dell’1% rispetto al numero medio del 2024. Numero minimo: un nuovo dipendente indeterminato.
5) assenza di Cig esercizi 2024 e 2025: la società non deve avere fatto ricorso alla Cig, eccezion fatta per la casistica prevista dall’art. 11, lett. a) D.Lgs. 148/2015 (situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).
Le condizioni ex ante, per non decadere dal beneficio occorre rispettare le seguenti:
- riserva da accantonamento utile 2024 fino al 31.12.2026 (2° esercizio successivo al 2024): l’utile trattenuto nella apposita riserva non può essere distribuito;
- beni oggetto di investimento fino al termine del 5° esercizio successivo a quello di investimento (2030 ovvero 2031 per gli investimenti realizzati nel 2026): i beni oggetto degli investimenti minimi non devono essere ceduti, dismessi, o delocalizzati all’estero.
E’ dunque possibile ottenere vantaggi fiscali molto elevati anche in presenza di accantonamenti o investimenti di importi contenuti. Da monitorare, negli anni successivi, la sorte della riserva e dei beni strumentali per non decadere dal beneficio.
Ad esempio, una Srl che nel 2023 ha prodotto utili netti per 100.000 euro e che chiude il bilancio 2024 con utili per 80.000 euro, dovrà destinare 64.000 euro a riserva ed effettuare investimenti almeno per 24.000 euro. La Srl, se rispetta anche gli altri 3 requisiti sul personale, potrà tassare al 20% l’intero reddito 2025, ad esempio pari a 2.500.000 euro, ottenendo un risparmio fiscale di 100.000 euro superiore alla somma dell’utile accantonato e degli investimenti. Resta inoltre libero l’utilizzo dell’apposita riserva a copertura di perdite o per aumentare il capitale sociale.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Sarà a regime (e non più riproposta periodicamente) la messa a regime della possibilità di affrancare dall’imposizione diretta le plusvalenze latenti nel valore di mercato di partecipazioni (quotate e non) e di terreni (edificabili e non) sconta l’incremento dell’imposta sostitutiva da versare, che sale al 18% rispetto al 16% in vigore dal 1.01.2024. Si riduce, quindi, la convenienza di questa opportunità offerta ai proprietari e ai titolari di diritti reali su titoli e aree non posseduti in regime d’impresa, rispetto al carico fiscale che si subisce ordinariamente in sede di cessione o altri atti realizzativi.
Il calcolo per comprendere quale sia l’alternativa più favorevole non è semplice. Per i terreni edificabili occorre valutare caso per caso, in quanto, in base agli articoli 17, c. 1 e 68, c. 2 Tuir la plusvalenza è soggetta a tassazione separata e il costo iniziale può essere incrementato con l’indice Istat. Per le partecipazioni, invece, il confronto deve essere effettuato tra il 26% di imposta ordinaria applicata sul plusvalore e il 18% di imposta sostitutiva calcolata sul valore di mercato del bene. Il punto di equilibrio si trova quando la plusvalenza è pari al 225% del costo fiscalmente riconosciuto (era pari al 160% con l’aliquota del 16%). Devono essere però considerati – per i terreni e le partecipazioni non negoziate – i costi di perizia, che, se a carico del contribuente (e non accollati alla società partecipata che li deduce in 5 anni), sono a loro volta defalcabili dalla plusvalenza ove questa sia maggiore di quella latente espressa dal valore asseverato.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata di questa) dovrà avvenire entro il 30.11 dell’anno stesso; le altre due rate possono essere versate, sempre al 30.11 dei 2 anni successivi, con interessi annui.
Come in passato, per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale al 1.1, del bene da affrancare, è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.
Anche con la norma a regime sarà possibile rideterminare nuovamente il costo delle partecipazioni e dei terreni, nell’ipotesi in cui si abbia già usufruito di pregresse rivalutazioni, scomputando, dall’imposta sostitutiva dovuta, quella versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni (circolare n. 16/E/2023)
Assegnazione agevolata beni ai soci, trasformazione in società semplice
Riproposte le operazioni agevolate di assegnazioni e cessioni dei beni ai soci e le trasformazioni in società semplici. Le regole ricalcano le precedenti edizioni e le agevolazioni si applicano a condizione che le operazioni avvengano entro il 30.09.2025 e che lo status di soci da parte dei beneficiari sia certificato al 30.09.2024.
E’ prevista una tassazione del reddito realizzato per effetto dell’operazione agevolata con un’imposta sostitutiva ridotta (8% o 10,50% per le società di comodo), che assolve agli obblighi fiscali sia della società sia dei soci. L’imposta dovrà essere versata per il 60% entro il 30.09.2025 e il resto entro il 30.11.2025. L’imposta di registro è ridotta al 50% e le ipocatastali sono dovute in misura fissa. E’ confermata la possibilità di determinare il valore dell’immobile nel valore catastale rivalutato.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano in società semplice sono assoggettate a un’imposta sostitutiva pari al 13%. Tale misura è più elevata di quella disciplinata dall’art. 14 D.Lgs. 192/2024, in base al quale i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024, possono essere affrancati con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%. In attesa di vedere le disposizioni attuative (art. 14, c. 2), coloro che hanno intenzione di procedere con una delle operazioni agevolate che possa interessare una riserva non affrancata, potrebbero quindi avere interesse a valutare, ove applicabile, l’affrancamento anticipato della riserva in sospensione. Vi sono poi da valutare le differenze tra le tre operazioni possibili. L’assegnazione è un’operazione finalizzata a scaricare, a fronte del valore degli immobili attribuiti ai soci, poste di patrimonio netto. Presuppone che vi sia un netto capiente e il rispetto del principio di proporzionalità; considerata la natura, coinvolge anche la fiscalità del socio assegnatario. La cessione è un’operazione più semplice. La società vende, per quanto applicando le regole speciali, l’immobile al socio; pertanto, le questioni fiscali attengono al trattamento in capo alla società di eventuali redditi (plus o componenti positivi) o perdite (minus o componenti negativi). Con la trasformazione agevolata la società perde fiscalmente lo status di soggetto «impresa» per diventare un «privato», con tutte le conseguenze del caso.
Estromissione immobile impresa individuale
Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale, da effettuare entro il 31.05.2025, con effetto dal 1.01.2025.
Si tratta di estromettere gli immobili strumentali (per natura o per destinazione) dal patrimonio dell’impresa individuale, pagando l’imposta sostitutiva Irpef dell’8% sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
L’opzione si manifesta con un comportamento concludente, contabilizzando l’estromissione nel libro giornale per le imprese in contabilità ordinaria e nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata e si perfeziona con la compilazione degli appositi righi della dichiarazione modello Redditi PF 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024).
Rimborsi spese di trasferta ai dipendenti col Pos
La legge di Bilancio 2025 prevede che, a decorrere dal 1.01.2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui taxi e noleggi con conducente), non concorrono a formare il reddito del lavoratore se le spese sono effettuate con versamento bancario o postale, o con altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione rileva anche ai fini della deducibilità dei costi per i redditi d’impresa e ai fini Irap.
I sistemi di pagamenti ammessi sono quindi carte di credito, di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari. Sono considerate tracciabili anche le app di pagamento via smartphone, che funzionano tramite codice Iban e numero di cellulare.
Le aziende dovranno comunicare al più presto le novità ai lavoratori. Il datore di lavoro potrà decidere di consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o un altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell’azienda. Se i lavoratori eseguiranno il pagamento con la propria carta di credito o debito, nella nota spese, insieme alla fattura o alla ricevuta fiscale, dovranno riportare anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile.
In presenza del “doppio” giustificativo si potranno rimborsare le spese di trasferta nette a cedolino. Se manca il documento che attesta il pagamento tracciato, l’azienda dovrà rimborsare la nota spese assoggettandola a ritenute e contributi.
Fringe benefit ai lavoratori dipendenti
La legge di Bilancio 2025 conferma, per il triennio 2025-2027, la deroga al co. 3 dell’art. 51 del Tuir già prevista, da ultimo, per il periodo d’imposta 2024. In particolare, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione e/o per gli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale non sarà imponibile entro il limite complessivo di 1.000 euro, innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.
L’attuazione della misura continuerà a essere condizionata all’invio, da parte del datore di lavoro, di apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (se presenti) e alla presentazione, da parte dei dipendenti, di idonea dichiarazione al datore di lavoro con la quale attestino di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Tra le novità più significative, la manovra introduce modifiche sostanziali al calcolo del benefit rappresentato dall’utilizzo privato delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Per auto, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione e concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, il valore della base imponibile sarà il 50% (non più il 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI, che il ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica entro il 31.12 di ciascun anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo. Questa percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria full electric e al 20% per quelli ibridi plug-in.
Deduzione per incrementi occupazionali
Proroga triennale per la maxi-deduzione in favore delle nuove assunzioni, che dà continuità a una misura destinata a sostenere chi assume consentendo alle imprese una pianificazione pluriennale. Il beneficio – introdotto per il 2024 – è stato esteso anche al 2025, 2026 e 2027 (art. 1, cc. 399-400).
Beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. Quanto alla prima categoria, sono ricompresi, per esempio, i soggetti di cui all’art. 73 Tuir, come società di capitali ed enti non commerciali, di cui alla lettera c), ma solo limitatamente al reddito di impresa eventualmente conseguito. In quest’ultimo caso, l’agevolazione si applica con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale risultante da separata evidenza contabile. In presenza di personale utilizzato promiscuamente, la maggiorazione del costo spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 5, c. 9 D.M. 25.06.2024). Sono incluse anche le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate, ex art. 5 Tuir.
L’agevolazione spetta a condizione che il reddito sia determinato secondo le regole ordinarie; sono esclusi, ad esempio, i soggetti che fruiscono del regime dei forfettari. La maggiorazione del costo riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Due, in particolare, le verifiche che ciascun contribuente dovrà condurre per accedere al beneficio:
1) la prima attiene alla sussistenza dell’incremento occupazionale. Quest’ultimo si realizza se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (art. 4, c. 2 D.Lgs. 216/2023);
2) la seconda riguarda l’incremento occupazionale complessivo, ossia un incremento complessivo della forza lavoro rispetto al periodo precedente.
Con la proroga l’incentivo è calcolato su base “mobile”, che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Una volta constatata la sussistenza dell’incremento occupazionale occorrerà valorizzare il costo riferibile al nuovo personale dipendente.
E’ prevista l’applicazione di una maggiorazione del 20% al minore valore tra: a) il costo, sostenuto, relativo ai nuovi lavoratori assunti; b) l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico dello stesso anno, rispetto al corrispondente dato dell’esercizio precedente. L’importo così determinato costituirà, operativamente, una variazione in diminuzione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari. La deduzione è elevata al 30% per le assunzioni di particolari categorie di lavoratori (ad esempio, svantaggiati, persone con disabilità eccetera) rientranti nelle diverse categorie contenute nell’Allegato 1, D.Lgs. 216/2023.
Con la proroga occorrerà prestare attenzione alla determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti: per il periodo d’imposta successivo a quello di maggiorazione del costo e per i 2 successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione in questione.
Collegato lavoro
E’ stata pubblicata in G.U. 303 del 28.12.2024 la Legge 203/2024 che reca diverse disposizioni in materia di lavoro. Si propone la sintesi delle principali misure.
Interpretazione autentica attività stagionali
L’art. 11 amplia la platea delle attività considerate stagionali e introduce una norma di interpretazione autentica in riferimento alle ipotesi individuate dai contratti collettivi di cui all’art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015, nel senso che tra le attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 1525/1963, rientrano le attività organizzate per far fronte all’intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno, nonché esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. La norma è retroattiva e si applica anche ai CCNL sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge.
Durata del periodo di prova
L’art. 13 modifica l’art. 7, c. 2 del D.Lgs. 104/2022 (decreto Trasparenza) introducendo un parametro utile al calcolo del periodo di prova nei contratti di lavoro subordinato a termine. La novella prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui non è parte la pubblica amministrazione, è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Comunicazione obbligatoria lavoro agile
Con una modifica all'art. 23, c. 1, primo periodo, della L. 81/2017, il Collegato lavoro interviene sui termini per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, formalizzando nell’atto normativo quanto già precisato con una FAQ pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro il 23.12.2022. Più precisamente, la norma prevede che le comunicazioni obbligatorie di attivazione del lavoro agile devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Regime forfetario contratti misti
L’art. 17 interviene sulla disciplina del c.d. regime forfetario riducendo le limitazioni previste dall’art. 1, c. 57, lett. d-bis) della L. 190/2014. In particolare, viene eliminata la clausola ostativa che impedisce alle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali, che esercitano attività libero-professionale, anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, c. 1, n. 3), in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con orario modulato tra un minimo del 40% e un massimo del 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato. Il numero dei dipendenti deve essere calcolato alla data del 1.01 dell’anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d’opera professionale. Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato dalle commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 273/2003 e non deve configurare alcuna forma di sovrapposizione circa l'oggetto e le modalità della prestazione nonché riguardo all’orario e alle giornate di lavoro. L’eliminazione della clausola ostativa riguarda anche le persone fisiche non iscritte in albi o registri professionali, che esercitano attività di lavoro autonomo. Il lavoratore autonomo che stipula un contratto misto è tenuto ad eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui ha stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Risoluzione rapporti di lavoro (dimissioni per fatti concludenti)
L’art. 19 introduce il nuovo c. 7-bis all’art. 26 D.Lgs. 151/2015, e dispone che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore che non matura il diritto alla NASpI. La disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Pensioni
L’incentivo al posticipo della pensione è a favore del lavoratore dipendente che, avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103) oppure di quella ordinaria (42/41 anni e 10 mesi, a prescindere dall’età), scelga di non pensionarsi e di proseguire l’attività lavorativa. Esercitando questa facoltà, il lavoratore rinuncia all’accredito della propria quota di contributi per la pensione e ottiene l’equivalente importo in busta paga. Il bonus è già vigente e prevede che le somme così corrisposte siano imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi. La manovra 2025 potenzia l’incentivo, agendo proprio sul versante fiscale: sul bonus non si pagheranno né tasse, né contributi.
La manovra 2025 conferma le vigenti vie d’uscita anticipate, rispetto alle ordinarie che sono la pensione di vecchiaia (a 67 anni con 20 anni di contributi) e la pensione anticipata (con 41/42 anni e 10 mesi di contributi a donne/uomini, a prescindere dall’età). Le proroghe riguardano: opzione donna, riservata alle lavoratrici con 61 anni d’età compiuti entro il 31.12.2025 (ridotti a 59 anni alle lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi o con almeno 2 figli e a 60 anni a quelle con un figlio) e almeno 35 anni di contributi che versano in particolari situazioni sociali (caregiver, etc.); Ape sociale, a 63 anni e 5 mesi l’età; quota 103 (almeno 62 anni d’età e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, da cui 103 = 62 + 41, da maturare al 31.12.2025 (operano le finestre per la decorrenza e un limite massimo all’importo della pensione, pari a 4 volte il minimo Inps).
La riforma Dini (che ha introdotto il c.d. regime contributivo delle pensioni) ha riservato, alle lavoratrici mamme, un trattamento di favore ai fini dell’accesso alla pensione calcolata per intero con la regola contributiva: la possibilità di avere riconosciuto un periodo di accredito figurativo in relazione ai figli, così da accedere prima al riposo. Tale periodo è pari a 4 mesi per figlio nel limite massimo di 12 mesi (quindi 3 figli). Qui interviene la manovra 2025: eleva a 16 mesi il limite, che opererà in relazione a 4 o a più figli. In alternativa ai mesi di anticipo della pensione, la lavoratrice può optare per l’applicazione di un coefficiente più alto (cioè, relativo a un’età più alta) per il calcolo della pensione.
Novità in tema di riscossione e cartelle di pagamento
Per le istanze di rateazione presentate da 1.01.2025, con la mera dichiarazione di difficoltà economico-finanziaria rilasciata dal contribuente, si allungano i piani da 72 ad 84 rate. Avranno più tempo anche i debitori che documentano la temporanea situazione di difficoltà economica con dilazioni fino a 120 rate mensili in caso di somme a ruolo di importo superiore a 120.000 euro e da 85 a un massimo di 120 rate, invece, per quelle entro i 120.000 euro. Questo è l’effetto delle modifiche apportate al meccanismo di richiesta dei piani di dilazioni delle somme iscritte a ruolo dal decreto legislativo di riforma del sistema di riscossione nello specifico dall’art. 13 del D.Lgs. 110/2024.
Le nuove strutture dei piani di dilazione si applicheranno a partire dalle istanze presentate al riscossore dal 1.01.2025; alle richieste di rateazione presentate fino al 31.12.2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Attualmente, quindi, i contribuenti con cartelle di pagamento scadute e l’intenzione di dilazionarle, hanno convenienza nell’attendere l’arrivo del 2025 per inviare l’istanza al riscossore, al fine di ottenere il piano “ordinario” più lungo fino a 84 rate mensili, invece delle 72 attualmente concesse. La citata operazione è fattibile purché il debitore abbia la ragionevole certezza di non incorrere a breve in procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. In linea generale occorre ricordare che il citato art. 13 modifica l’art. 19 che disciplina le dilazioni dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo, prevedendo che l’agente della riscossione possa concedere dilazioni ordinarie più lunghe rispetto a quelle attuali. Nello specifico è stabilito che, in caso di somme iscritte a ruolo entro i 120.000 euro, sarà possibile ottenere piani di dilazione con un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, di 96 rate per le richieste presentate nel 2027 e 2028 e di 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1.01.2029.
Se, invece, il contribuente debitore documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa da subito e fino a 120 rate per debiti superiori a 120.000 euro mentre, per importi inferiori, con piano da 85 a 120 rate per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da 97 a 120 rate per quelle presentate negli anni 2027 e 2028 e da 109 a 120 rate per le istanza di dilazione trasmesse a decorrere dal 1.01.2029.
Ai sensi del c. 1.2 del citato art. 19, per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le persone fisiche e ditte individuale si dovrà prendere come riferimento l’indicatore della situazione economia equivalente del nucleo familiare e l’entità del debito da dilazionare tenendo conto anche di altre rateizzazioni in essere. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, assumeranno rilievo l’indice di liquidità e il rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Un decreto MEF stabilirà le modalità di applicazione e documentazione dei parametri indicati.
31/12/2024